Gruppo Mineralogico Massetano
"Bernardino Lotti"
- Massa Marittima (GR)
Il Codice Minerario
La prima stesura è certamente anteriore al 1294, anno durante il quale si ha testimonianza di una prima aggiunta normativa che lo modificò . La sua redazione avvenne sulla base di un testo normativo più antico e può essere collocata dopo il 1225, quando molte prerogative sulle attività minerarie passarono dal vescovo al comune di Massa. È verosimile che la stesura del testo tramandatoci sia posteriore alla metà del Duecento, quando il controllo sull’attività di estrazione e lavorazione dei metalli era passato completamente sotto il controllo del comune cittadino. D’altra parte il corpo normativo rappresenta una rielaborazione e una risistemazione di consuetudini e norme ben più antiche, come testimonia il capitolo 43 del Codice, intitolato “Ut secundum antiquum modum laboretur in foveis”.
Una norma statutaria anteriore al 1310 testimonia che esisteva anche una versione in lingua volgare del codice minario (probabilmente anteriore al 1294) che le massime autorità erano impegnate a correggere ed aggiornare
Si tratta, in sostanza, di uno dei primi testi di questo genere in Europa, assieme a quello di Trento fatto redigere dal vescovo nel 1208, ai privilegi concessi nel 1227 dal signore di Sauve ai minatori di Hierle in Linguadoca, ed a quelli conferiti nel 1249 dal re di Boemia Venceslao I alla città di Iglau. Un carattere distintivo del codice massetano, tuttavia, è rappresentato dal fatto che rappresenta “La prima costituzione mineraria europea che ci illustra la regolamentazione complessiva di un intero distretto minerario, sia sotto il profilo della disciplina delle attività estrattive che di quella delle lavorazioni metallurgiche”.
Il codice riconosceva la piena libertà di ricerca: nessun proprietario terriero poteva opporsi all'apertura di una miniera, purché venisse risarcito dei danni subiti per queste attività .
Lo scopritore di una nuova miniera (fovea) poteva assicurarsi i diritti di sfruttamento piantandovi un segnacolo a forma di croce e iniziando gli scavi entro tre giorni, ma li avrebbe perduti se avesse poi sospeso i lavori per oltre un mese e tre giorni.
Per evitare danni o questioni tra i minatori era prevista un’area di rispetto per ciascuna miniera: accanto ad una fovea scavata sino a 12 passi di profondità si poteva aprire una nuova fovea alla distanza di almeno 15 passi; accanto ad una fovea profonda meno di 12 passi si poteva segnare una nuova fovea alla distanza di almeno 10 passi.
Articolo tratto dal sito dell’Università di Siena.